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Ordinanza — n. 8460/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to drug possession and lack of trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke Giovanni Genovese's semi-liberty. The court found that Genovese's possession of drugs and positive drug tests demonstrated a lack of reliability and trustworthiness required for the alternative measure. Consequently, the revocation was deemed legally justified as it addressed the insufficient progress in reintegration.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The revocation of semi-liberty is lawful when the convicted person's conduct, such as drug possession, evidences a lack of trustworthiness and prevents the necessary progress for social reintegration.

Parole chiave

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semi-liberty revocation drug possession trustworthiness assessment Tribunal of Surveillance inadmissible appeal inosservanza di prescrizioni di servizio minaccia all'ordine pubblico assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GIOVANNI (CUI 02PLNZ2) nato a NAPOLI il 23/12/1985 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che la revoca della semilibertà, nell'ipotesi in cui l'esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell'insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull'assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dall'istituto carcerario la capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società. È, pertanto, legittimo il provvedimento con il quale il giudice dispone la revoca della misura nel momento in cui accerta che i comportamenti del semilibero siano stati sintomatici del fatto che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non avesse maturato alcun progresso sufficiente e necessario ad affrontare il regime di semilibertà e che l'ambiente personale e sociale nel quale lo stesso aveva trascorso parte della giornata non fosse stato utile a realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si era prefissa.

Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, pertanto, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez, Rv. 277452). Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte cui il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la grave e non giustificabile condotta posta in essere dal condannato - il quale era stato risultato positivo alle analisi relative all'uso di sostanze stupefacenti e aveva detenuto della sostanza stupefacente all'interno del suo armadietto - era sintomatica di una non affidabilità dello stesso, tale da giustificare la revoca della misura alternativa in esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determina ione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende