Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for a single criminal design under Art. 81 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the trial judge correctly found insufficient evidence to prove a single criminal design. The prosecution argued that crimes committed over seven months in different locations and with varying methods lacked the necessary chronological proximity and uniformity. The Court upheld this reasoning, confirming that the lower court applied the statutory requirements for criminal continuity correctly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible when the trial judge, with logical and coherent reasoning, determines that the requisite elements for a single criminal design are absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEBI ARMAND nato il 04/08/1995 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, posti in essere in un ampio arco temporale di sette mesi e in contesti geografici diversi, erano stati commessi con modalità esecutive differenti, anche considerando che alcuni reati erano stati commessi in concorso con altre persone e avevano avuto oggetto beni di lusso, altri erano stati commessi dal solo imputato e avevano avuto a oggetto beni materiali di altra tipologia.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.