Court dismisses appeal against probation revocation due to repeated violations of supervision rules and drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the probation measure was rightfully revoked due to the defendant's repeated violations of supervision rules and possession of cocaine. The defendant, despite being warned of the consequences, left his residence and was caught violating curfew and carrying drugs shortly thereafter. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, emphasizing the necessity of constant verification of the defendant's reintegration progress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 11, Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must revoke probation when the subject's conduct is incompatible with the measure's continuation, and the appellant bears costs if no fault is found in the inadmissibility determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDOINE HAMID nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 14/11/1975 avverso l'ordinanza del 30/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, nonostante al condannato il 4 luglio 2024 fosse stato notificato atto di diffida dell'osservanza delle prescrizioni impostegli (era emerso, infatti, che il 30 giugno 2024 il condannato era uscito dalla propria abitazione al di fuori del contesto lavorativo e in violazione delle prescrizioni orarie), lo stesso il 5 luglio 2024 era stato nuovamente sorpreso sulla pubblica via in violazione delle prescrizioni orarie e in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il giudice di merito, quindi, anche considerando che tutti i percorsi effettuati dal condannato presso il competente Ser.D erano stati interrotti per cause riconducibili allo stesso, ha ritenuto di revocare la misura alternativa alla detenzione concessa a far data dal 30 giugno 2024, data della prima violazione delle prescrizioni.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a