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Ordinanza — n. 8453/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; defendant's persistent violation of mandatory exit orders justified denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances. The appellate court found the defendant's systematic violation of mandatory exit orders, combined with prior similar offenses, justified this denial. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was free from manifest illogic and thus unchallengeable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The denial of general mitigating circumstances is justified when the defendant's persistent violation of mandatory exit orders and prior similar offenses demonstrate absolute perversity, rendering the lower court's reasoning free from manifest illogic and thus unchallengeable.

Parole chiave

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mandatory exit orders general mitigating circumstances manifest illogic systematic violation criminal appeal inadmissibility prior criminal record cassation review standard caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNI MIKE nato a FIRENZE il 07/12/1978 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che l'assoluta pervicacia dell'imputato nel violare sistematicamente il foglio di via obbligatorio non permetteva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando i precedenti penali dello stesso, anche per reati della stessa specie. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec