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Ordinanza — n. 8451/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8451/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che l'imputato, dopo essere stato oggetto di undici sentenze di condanna contro il patrimonio, aveva deciso di commettere l'ulteriore reato oggetto del presente procedimento. Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di Morelli e di una sua particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva, evidenziando che l'imputato, reiterando condotte delittuose, aveva dimostrato in concreto • un'elevata temerarietà e pericolosità sociale, oltre che una spregiudicata e deliberata pervicacia a delinquere.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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allegazione motivata allegazioni di persecuzione contraddittorie legittimazione ad agire verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di Morelli e di una sua particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANGELO nato a SERMONETA il 21/06/1964 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che l'imputato, dopo essere stato oggetto di undici sentenze di condanna contro il patrimonio, aveva deciso di commettere l'ulteriore reato oggetto del presente procedimento. Il giudice di merito, quindi, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale sempre più crescente di Morelli e di una sua particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva, evidenziando che l'imputato, reiterando condotte delittuose, aveva dimostrato in concreto • un'elevata temerarietà e pericolosità sociale, oltre che una spregiudicata e deliberata pervicacia a delinquere.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de