Italian Supreme Court dismisses appeal due to unqualified lawyer filing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a lawyer not authorized to practice before the Cassation Court. The appellant, Ali Arab Abdilkarim, sought review of a Palermo Court of Appeal order, but the filing attorney lacked the specific qualification required under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €3,000, ruling that the party did not act in good faith regarding this procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal filed by a lawyer unqualified to practice before the Supreme Court is inadmissible de plano, resulting in the imposition of procedural costs and a fine on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI ARAB ABDILKARIM nato il 01/03/1993 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO41.ate awAse-e4e-fsratt;r, udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/