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Ordinanza — n. 8443/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading lack of reasoning in plea bargain post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant raised the ground of insufficient judicial reasoning, which is no longer a valid reason for appeal under the 2017 procedural reform. The appellant argued the trial court failed to explicitly state why the conditions for acquittal under Article 129 were not met, but the Court held this specific defect was excluded from the list of admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected as generic and unrelated to the statutory exceptions for challenging plea bargain judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The legislative reform of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure excludes the lack of reasoning regarding the non-fulfillment of acquittal conditions as a ground for cassation against plea bargain judgments, requiring appeals to focus solely on the expression of the defendant's will.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain judgment lack of reasoning defect Article 129 acquittal procedural reform 2017 allegazioni fattuali non credibili azione intesa alla dichiarazione di responsabilità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Giova premettere che l'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
103 (a decorrere del 3 agosto 2017), prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATRELI ALFRED nato il 22/07/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (a decorrere del 3 agosto 2017), prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

È evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità perché, oltre a essere generico, è proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione detia causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.