Appeal dismissed because interim detention order is not appealable to Cassation under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the interim order for home detention is not subject to cassation review. The applicant argued for review of the provisional measure, but the court noted that only the final decision by the Supervision Tribunal is appealable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ter, comma 1-quater, Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Interim orders regarding home detention lack finality and cannot be challenged via cassation, as only the definitive supervisory tribunal decision is appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIA ACHILLE nato a TAVERNA il 11/06/1968 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA4a-te vo-pi-tF- udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposta contro un provvedimento non impugnabile. Il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 -quater, Ord. pen., ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2