Italian court dismisses appeal against illegal employment conviction due to lack of valid work permit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal employment. The defendant, a Chinese national, was found guilty of hiring three workers without valid work permits, a fact the appellate court correctly identified as intentional given the lack of contracts. The court ruled that the employer knowingly accepted the risk of irregular presence by failing to verify documents, thus rejecting the defense's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 12, T.U. immn; Art. 616 cod. proc. pen.: The employment of foreign nationals without a valid work permit constitutes a crime, and the employer is liable if they knowingly accept the risk of irregular presence by failing to verify documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UN YE nato il 22/03/1985 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che l'occupazione quale lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, di un cittadino extracomunitario è legittima solo se quest'ultimo è titolare di un permesso di soggiorno a fini lavorativi validamente rilasciato per l'intera durata del rapporto lavorativo; in caso contrario, la condotta integra il reato proprio ex art. 22, comma 12, T.U. imnn. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l'imputata, avendo assunto in nero i tre operai di nazionalità cinese, non poteva non sapere della loro condizione di irregolarità; la stessa, infatti, non avendo redatto alcun contratto e non avendo visionato alcun documento di lavoro, aveva accettato consapevolmente il rischio che le persone assunte non fossero regolarmente presenti in Italia.
D'altronde, in tema di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, risponde del reato di cui all'art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche colui che, pur non avendo provveduto alla loro assunzione, se ne avvalga, tenendoli alle proprie dipendenze (Sez. 1, n. 9421 del 17/01/2024, Caldararu, Rv. 285916).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così