Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere repetition of a previously rejected execution request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate any new grounds distinct from a prior rejected execution request. The applicant merely contested the previous order without addressing why the same issue warranted fresh examination, violating the principle against repetitive litigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The court must reject an appeal if the request is merely a repetition of a previously dismissed execution application lacking novel elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINTI BATTISTA nato a BRESCIA il 10/08/1957 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tal senso, si evidenzia come il ricorrente non si sia confrontato con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui è inammissibile l'istanza di applicazione in sede esecutiva del reato continuato meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta (Sez. 1, n. 895 del 03/03/1993, Aversa, Rv. 193932). Dalla lettura del fascicolo, infatti, era emerso che una medesima istanza era stata rigettata da precedente giudice dell'esecuzione con provvedimento depositato il 27 maggio 2024. Sul punto, il ricorrente si limita a contestare genericamente il provvedimento impugnato, senza indicare alcun elemento di novità ignorato dal giudice di merito e idoneo a far ritenere che la nuova istanza non fosse meramente reiterativa della precedente domanda già esaminata e rigettata.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec