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Ordinanza — n. 8432/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court ruled particular triviality requires complex factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for non-punishment based on the particular triviality of the offense, but the lower court correctly assessed that the defendant's failure to adhere to scheduled hours demonstrated a significant infringement of the protected legal interest. Consequently, the court affirmed that a comprehensive evaluation of all case specifics is mandatory to determine if the crime lacks sufficient gravity to warrant exemption.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The court must conduct a complex and joint evaluation of all specific features of the concrete case, including the manner of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger, to determine if the offense is particularly trivial.

Parole chiave

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particular triviality non-punishment exemption criminal appeal inadmissibility complex factual assessment procedural costs award mancata prova di parzialità testimone a carico denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
d.lgs. n. 159 del 2011
75 d.lgs. n. 159 del 2011 2.
art. 131-bis cod. pen
Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj
Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO VINCENZO nato a ANDRIA il 19/10/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta, caratterizzate dal fatto che l'imputato non fosse rientrato nell'orario fissato dal provvedimento impositivo non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, anche considerando i precedenti penali dell'imputato, anche relativi al medesimo reato ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co