Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to new legal grounds not raised in lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new legal arguments for the first time at the cassation level. The court held that the constitutional challenge regarding recidiva and the plea of particular triviality were not properly deduced in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: New legal grounds not deduced in lower proceedings render the appeal inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCAVONE GIUSEPPE nato a TRANI il 11/06/1980 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, posto che entrambe le questioni sollevate prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 1.1. In tal senso, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522).
La Corte di appello, pertanto, ha correttamente evidenziato come non fosse possibile procedere a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva ex art 99, quarto comma cod. pen., ostandovi - in tal senso - la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. 1.2. Anche il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può trovare accoglimento, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.
Si consideri, infatti, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazjone della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend