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Ordinanza — n. 8430/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to address the lower court's reasoning. The appellant failed to identify precise points of error or explain why the appellate court's detailed justification regarding the illegal carrying of a weapon was unjustified. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the exact points of error and demonstrate a logical connection between the cited arguments and the decision's reasoning; generic appeals lacking this specificity are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal procedural requirements logical connection Code of Criminal Procedure appellate review procedural defect controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATERZA ANGELO nato a ALTAMURA il 08/08/1996 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di de‘durre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame e alla dosimetria della pena: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Laterza. La Corte di appello, inoltre, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto congrua la pena base per il reato di porto illegale di arma di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, considerata la modalità esecutiva della condotta, caratterizzata dal fatto che l'imputato aveva esploso molteplici colpi in un luogo pubblico.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle