Court dismisses appeal for non-punishability due to habitual crime, ordering costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the judge correctly identified habitual criminal behavior based on specific prior offenses. The appellant argued that a formal declaration of habitual delinquency was required, but the court found the judge's reasoning on the non-occasional nature of the acts sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The presumption of habitual crime arises from the commission of other crimes of the same kind sharing fundamental characteristics, rendering a formal declaration of habitual delinquency unnecessary for the judge to consider the conduct non-occasional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE GIOVANNI nato a NAPOLI il 09/10/1984 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154). Nel caso di specie, il giudice - contrariamente a quanto dedotto complessivamente in ricorso - ha argomentato in modo adeguato sulla non occasionalità del fatto, essendovi precedenti penali specifici che ha tenuto in considerazione, mentre non è indispensabile che vi sia stata una formale dichiarazione di delinquente abituale, come ha affermato sul punto il ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci