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Ordinanza — n. 8427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for new recidiva argument not raised in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant introduced a new argument regarding the aggravating circumstance of recidiva for the first time. The defense had previously challenged only the subjective element of the crime and the sentence length in the second instance, omitting the recidiva issue. Consequently, the court ruled that such arguments cannot be raised in cassation unless the lower court failed to address them or new laws altered the legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: New grounds of law not deducible in prior proceedings render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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recidiva aggravating circumstance new grounds of law inadmissible appeal second instance omission cassation procedure delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sul punto, infatti, giova evidenziare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sul punto, infatti, giova evidenziare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALGIOGLIO CARMELO nato a CATANIA il 29/01/1968 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché il ricorso è stato proposto per motivi nuovi, inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Sul punto, infatti, giova evidenziare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto un solo motivo di appello, con il quale aveva chiesto l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato, nonché la rideterminazione della pena.

La difesa, quindi, non aveva impugnato in sede di appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva applicato la circostanza aggravante della recidiva. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, posto che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così