Italian court dismisses appeal for suspended sentence benefit due to prior conditional suspension usage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant had already utilized the conditional suspension of sentence twice in prior final convictions. The appellant argued for a new benefit, but the appellate court correctly identified that the judicial register certificate proved two previous suspensions were granted. Consequently, the court ruled that Article 164 of the Criminal Code prohibits a third suspension and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The conditional suspension of sentence cannot be granted more than once; if the new penalty, cumulated with the previous one, does not exceed statutory limits, suspension may be ordered, but prior usage bars further applications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZIO SALVATORE nato a MACCHIA VALFORTORE il 03/08/1967 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163». Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte ip cui la Corte di appello ha evidenziato che i precedenti penali di 1'4;12 ,4o Salvatore costituivano elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto, avendo già l'imputato usufruito della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne divenute definitive.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, agli atti risulta il certificato del casellario giudiziale, dal quale si evince che il Tribunale di Chieti, con le sentenze del 31 marzo e del 7 luglio 2011 adottate in due differenti procedimenti, aveva già riconosciuto tale beneficio all'imputato.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d