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Ordinanza — n. 8254/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity of appellate and trial court findings on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Andrea Giacoponello inadmissible. The appellant argued that the appellate court misinterpreted evidence regarding his involvement in drug trafficking, claiming he was never near the drug container. The court rejected this, noting that both the trial and appellate courts reached the same conclusion based on identical evidence, a situation known as 'double conformity.' Consequently, the court found no grounds for alleging a distortion of evidence, as the facts clearly showed the appellant moving the drug container and possessing related equipment.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; In cases of double conformity between trial and appellate courts, a cassation appeal alleging distortion of evidence is inadmissible unless the distortion is macroscopic and manifestly evident, disarticulating the entire reasoning.

Parole chiave

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double conformity distortion of evidence cassation inadmissibility appellate review drug trafficking evidence imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 28/03/2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 16/10/2023 del Tribunale di Catania, esclusa la recidiva, applicava a Andrea Giacoponello, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi
236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv.
Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti
Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv.
Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni
Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli
Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.).
Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S.
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio
27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.
Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini;
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giacoponello Andrea, nato a Paternò il 09/08/1972, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28/03/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/03/2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 16/10/2023 del Tribunale di Catania, esclusa la recidiva, applicava a Andrea Giacoponello, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, travisamento della prova in riferimento alla riconducibilità dello stupefacente all’imputato, posto che lo stesso non si è mai avvicinato al fusto che la conteneva, essendo stato fermato prima dai militari.

3. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio evidenzia come nel caso in esame ci si trovi in presenza, in punto di affermazione di responsabilità, di una «doppia conforme» di merito, posto che il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).

Tale situazione si proietta anche sulla possibilità di dedurre, come vorrebbe il ricorrente, il vizio di travisamento della prova (pag. 13 ricorso), il quale, in caso di «doppia conforme», può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).

Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01). Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;

Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01). Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini;

Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01) Ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie, in cui le risultanze probatorie, e la loro valutazione, non appaiono ictu oculi travisate, posto che a pag. 5 la sentenza impugnata chiarisce che i militari, una volta entrati nel casolare diruto (sito nella proprietà dell’imputato), trovavano l’imputato nell’atto di spostare il fusto contenente le buste di marijuana, che aveva aperto il forno, chiuso con un tappo di ferro e aveva tirato fuori i bidoncini ove erano occultate altre sette buste di stupefacente, circostanze di fatto non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità da cui entrambi i giudici del merito hanno inferito l’implausibilità della tesi difensiva, secondo cui il Giacoponello intendesse solo attivare l’impianto di irrigazione.

Il ricorso non si confronta poi con l’ulteriore circostanza del rinvenimento, nell’autovettura con cui l’imputato era arrivato sul posto, della macchina per il sottovuoto con delle buste identiche a quelle utilizzate per confezionare lo stupefacente (pag. 6).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur