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Ordinanza — n. 8250/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug cultivation appeal as generic and lacking critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Andrea Balestri inadmissible for being generic and failing to critically engage with the appellate court's reasoning. The appellant argued that marijuana cultivation was for personal use and that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the court found these points insufficiently developed. The decision relied on established jurisprudence requiring a direct confrontation with the lower court's factual inferences regarding drug quantity and public danger.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The cassation appeal must critically confront the lower court's reasoning; generic complaints lacking specific engagement with the factual findings or legal application are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds complaint drug cultivation personal use generic mitigating circumstances critical engagement requirement fabbricazione di stupefacenti inchiesta per reati di droga consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
articolo 62-bis cod. pen
Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Balestri Andrea, nato a Pisa l’8/05/1985, avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/09/2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 29/10/2021, che aveva condannato Andrea Balestri in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, riconosciuta la ipotesi di lieve entità limitatamente alla coltivazione di funghi allucinogeni ed esclusa la recidiva contestata, applicava allo stesso la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. con un primo motivo lamenta violazione di legge laddove la sentenza non ritiene che per le sue caratteristiche la coltivazione di marijuana non fosse rivolta ad un consumo meramente personale. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La prima doglianza è inammissibile. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624 - 02) hanno chiarito che «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente». La medesima pronuncia ha chiarito che «non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto».

Nel caso in esame, dalla sostanza sequestrata erano ricavabili, come emerge dalla consulenza tossicologica, 1.089 dosi singole; inoltre, presso l’abitazione dell’imputato venivano rinvenuti un bilancino di precisione, ventole e fertilizzanti per la crescita delle piante, confezioni di alluminio e pellicola trasparente, elementi tutti da cui in modo certamente non illogico la Corte territoriale ha inferito la destinazione dello stupefacente ad un consumo non meramente personale. Il motivo, che non si confronta in modo realmente critico con la sentenza, è pertanto generico.

5. La seconda doglianza è manifestamente infondata. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha motivato in modo non illogico sulla impossibilità di riconoscere le stesse in assenza di elementi positivi di valutazione, neppure offerti dall’imputato, e anzi in presenza di una coltivazione così estesa da costituire un pericolo per la salute pubblica. Il Collegio in proposito ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Il motivo è quindi generico, non confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata.

6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila