Italian court dismisses appeal claiming lack of alternative sentence under Art 20-bis due to merit-based judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Bonaventura inadmissible regarding the refusal of an alternative sentence under Article 20-bis of the Penal Code. The defense argued for the benefit's application, but the appellate court had already rejected it based on concrete evidence of recidivism, lack of repentance, and proximity to criminal environments. The supreme court ruled that this assessment constitutes a typical exercise of judicial discretion on merits, which is not subject to review in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; The refusal of an alternative sentence based on the subjective personality of the offender and concrete signs of recidivism constitutes a judgment of merit that is not subject to review in a legality proceeding.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVENTURA RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 13/03/1993 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Bonaventura; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancata concessione della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. che il motivo di ricorso che denuncia i vizi della sentenza impugnata legati alla mancata applicazione del beneficio di cui sopra è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la mancanza concreta di segnali di resipiscenza, l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla condotta futura, la vicinanza ad ambienti criminali) esprimendo pertanto un giudizio negativo sulla applicazione di detto beneficio tipicamente di merito (quindi non sindacabile in sede di legittimità) che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 feb