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Ordinanza — n. 8204/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding robbery mitigation due to repeated arguments and complex injury effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Taormina's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The defense argued for a mitigating circumstance based on the low value of stolen goods, but the court noted the defendant also committed voluntary injury against the victim. Consequently, the court ruled that the complex harm to both property and personal integrity precluded the application of the requested mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of special low damage in robbery requires a comprehensive assessment of prejudice to both property and the victim's physical and moral integrity, where the latter's injury negates the condition of special low damage.

Parole chiave

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Robbery mitigation Special low damage Voluntary injury Plurioffensive crime Inadmissible appeal Complex prejudice Cassation procedure commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Taormina; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA VINCENZO nato a PALERMO il 23/06/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Taormina; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuto che detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che osta al riconoscimento dell'attenuante de qua il valore della merce sottratta, pari a euro 108,72; che, in ogni caso, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso «Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02); che, nel caso in esame risulta che l'imputato per eseguire la rapina ha commesso anche il reato di lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa Marco Russo; che, come ha correttamente motivato la Corte di appello (v. pag. 3 della relativa sentenza), non ricorrevano pertanto le condizioni per il riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4