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Ordinanza — n. 8203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and insufficient motivation in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ornella Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The defense argued for broader mitigating circumstances and reduced consecutive sentencing increases, but the court found these claims manifestly unfounded and lacking concrete interest. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the established legal threshold for admissibility regarding sentencing determinations.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 1 and Art. 363-bis, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack concrete interest, particularly when the defense fails to specify a concrete element supporting the claim of disproportionality in the application of mitigating circumstances or consecutive sentencing increases.

Parole chiave

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inadmissible appeal concrete interest requirement sentencing motivation consecutive crimes penalty manifestly unfounded grounds incompetenza territoriale competenza funzionale perizia medica carente

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati in contestazione la Corte di appello ha fatto espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
pen., stabilendo poi una pena per il reato più grave in misura prossima ai minimi edittali ed ha, infine, operato un aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod.
art. 133 cod. pen
A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati in contestazione la Corte di appello ha fatto espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01 (Pizzone)
Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci, Rv. 276117 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ORNELLA nato a ROMA il 01/12/1993 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ornella Bevilacqua; Letta la memoria difensiva datata 12 gennaio 2025 con la quale il difensore dell'imputata ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla sezione competente della Corte per la valutazione di legittimità, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni contenute nel ricorso originario; Rilevato che, alla luce dei vizi del ricorso che si andranno ad evidenziare, la Sezione della Corte competente a procedere è quella innanzi alla quale è oggi chiamato il procedimento; considerato che con un primo motivo di ricorso il difensore dell'imputata deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento alla Bevilacqua delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; che detto motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, debitamente spiegato (attraverso il richiamo alla gravità delle modalità dell'azione, l'assenza di segni concreti di ristorazione nei confronti della vittima e la circostanza che la confessione nulla ha aggiunto ai fatti, essendo stata resa a fronte di un quadro probatorio già completo) le ragioni per le quali la riduzione sanzionatoria legata alle circostanze attenuanti generiche - comunque riconosciute all'imputata - non poteva essere applicate nella sua massima estensione; considerato poi che con un secondo motivo di ricorso il difensore dell'imputata deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata riduzione dell'aumento di pena per effetto della riconosciuta continuazione tra i reati di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni; che, sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi la sostanziale genericità del predetto motivo di ricorso in quanto la difesa del ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l'interesse a coltivare tale doglianza.

E' infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) quello secondo il quale «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci, Rv. 276117 - 01).

Nel caso in esame, come detto, la difesa del ricorrente non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l'aumento della pena operato per la ritenuta continuazione tra il reato di cui al capo A e quello di cui al capo B sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali è intervenuta condanna od in relazione alla personalità dell'imputata ed agli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen. A ciò si aggiunge che il caso in esame non è neppure sovrapponibile alla situazione presa in considerazione dalle Sezioni Unite "Pizzone" in quanto non ci si trova in presenza di plurimi aumenti di pena per la continuazione con reati di diversa natura, il che avrebbe reso necessaria quantomeno una motivazione sul trattamento sanzionatorio tale da consentire di stabilire come il giudice ha deciso rispetto a ciascuna della fattispecie criminose in contestazione, quanto piuttosto ci si trova in presenza di un solo aumento di pena per un unico reato.

A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati in contestazione la Corte di appello ha fatto espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., stabilendo poi una pena per il reato più grave in misura prossima ai minimi edittali ed ha, infine, operato un aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo B non di certo sproporzionato o in contrasto con le motivazioni generali adottate in sentenza sul trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle