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Ordinanza — n. 8201/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8201/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDURA GIUSEPPE nato a MAZZARINO il 05/12/1961 PALMA ANDREA nato a BUTERA il 20/04/1984 RUSSO GIUSEPPE nato a RIESI il 25/11/1984 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 604 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: d) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione revisione della sentenza penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia nullità assoluta del giudizio effetti delle sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
b) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati con riguardo al contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
d) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 604 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDURA GIUSEPPE nato a MAZZARINO il 05/12/1961 PALMA ANDREA nato a BUTERA il 20/04/1984 RUSSO GIUSEPPE nato a RIESI il 25/11/1984 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con atto unico, nell'interesse di Giuseppe Verdura, Andrea Palma e Giuseppe Russo; Lette le conclusioni depositate per via telematica in data 22 gennaio 2025 dal difensore di tutti gli imputati, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; considerato che la difesa degli imputati deduce:

a) vizi di motivazione della sentenza di primo grado;

b) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati con riguardo al contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen. anche con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato stesso c) violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al travisamento della prova riguardante il momento dell'arrivo degli imputati Palma e Russo a casa della signora Lombardo (teste nel procedimento);

d) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

e) vizi di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che:

a) il primo motivo di ricorso, oltre che del tutto generico e per ciò solo inammissibile, è comunque manifestamente infondato avendovi la Corte territoriale dato corretta risposta in diritto attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070 - 01);

b) i motivi di cui ai superiori punti b) e c), che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) oltre che fondati su una diversa lettura dei dati processuali ed una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti; a ciò si aggiunge che è altresì inammissibile anche il profilo di ricorso nel quale per la prima volta si deduce il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in modo congruo e logico nei precedenti gradi di merito;

c) anche il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo reiterativo di una questione già sottoposta alla Corte di appello ed alla quale dalla stessa, con una valutazione corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia, è stata data risposta congrua attraverso il richiamo alle modalità della condotta ed ai precedenti penali gravanti sugli imputati che non consentono di ritenere che i fatti di cui è processo hanno un carattere meramente occasionale e che il danno causato possa ritenersi particolarmente tenue;

d) infine, manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle