Ordinanza — n. 8200/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PACILIO GENNARO nato a ACERRA il 10/10/1967 DE LISO GIOVANNA nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/01/1984 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8200/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PACILIO GENNARO nato a ACERRA il 10/10/1967 DE LISO GIOVANNA nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/01/1984 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PACILIO GENNARO nato a ACERRA il 10/10/1967 DE LISO GIOVANNA nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/01/1984 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Gennaro Pacilio e Giovanna De Liso; considerato che nel ricorso formulato nell'interesse di Gennaro Pacilio sono state dedotte violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato in quanto non diversificato, tenuto conto della diversa personalità ed al diverso atteggiamento processuale del ricorrente rispetto a quello riservato alla coimputata De Liso, nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce dell'esiguo danno economico patito dalla vittima del reato di rapina oggetto di contestazione; considerato altresì che nel ricorso formulato nell'interesse di Giovanna De Liso sono state dedotte violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva e, più in generale al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata; ritenuto che, quanto al motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio riservato al Pacilio in rapporto a quello riservato alla De Liso lo stesso è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. in quanto nell'atto di appello la questione non era stata posta nei termini di cui al ricorso qui in esame; che, quanto al motivo di ricorso inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. lo stesso è da ritenersi manifestamente infondato in quanto la Corte di appello vi ha dato una risposta congrua e rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia avendo questa Corte di legittimità già avuto reiteratamente modo di chiarire che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli ulteriori effetti dannosi connessi all'azione delittuosa con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune - come nel caso in esame - da vizi logico-giuridici;che, infine, la valutazione di manifesta infondatezza attinge anche il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputata De Liso ed afferente alla ritenuta sussistenza della recidiva, trattandosi di motivo al quale la Corte di appello ha dato risposta congrua evidenziando come la riceduta nel reato è sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità degli imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de