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Ordinanza — n. 8199/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8199/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Saber Hmidi; considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;

Regesto Legislator

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art. 625- bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8199/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Saber Hmidi; considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo assenza prolungata all'estero permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 625- bis cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Saber Hmidi; considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885;

Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato poi che con il secondo ricorso formulato dal difensore dell'imputato si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo Hmidi; che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata) pienamente assolto all'onere motivazionale richiesto indicando elementi quali la proclività a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, che suscita intenso allarme sociale nonché la condotta in contestazione, avuto riguardo alla complessiva personalità dell'imputato, elementi dai quali trarre una manifestazione di maggiore pericolosità sociale dell'imputato; che manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda sempre pag. 6 della sentenza impugnata); /r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec