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Ordinanza — n. 8198/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific legal critique against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal filed by Ali Rayhan inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a reduction in penalty and recognition of general mitigating circumstances, but the court found the appeal's primary argument legally generic and merely a repetition of points already rejected at the appellate level. Furthermore, the court determined that contesting the excessive nature of the sentence is not permitted in a legality review, as sentencing discretion remains with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the lower court's reasoning, and challenges to the sentencing magnitude are excluded from a legality review as they fall within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal arguments sentencing discretion mitigating circumstances legality review limits protezione internazionale motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI RAYHAN nato il 11/08/1994 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ali Rayhan; considerato che con un unico articolato motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità di Ali Rayhan in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali volontarie e violazione della legge sulle armi allo stesso ascritti, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che il primo profilo di ricorso, oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è inammissibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che quanto ai profili di ricorso incidenti sul trattamento sanzionatorio devesi rilevare che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto più in generale al trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de