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Ordinanza — n. 8197/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against extortion conviction, upholding sentencing discretion and lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Terracciano inadmissible, rejecting claims regarding the lack of mitigating circumstances and excessive sentencing. The defense argued for subjective intent and generic mitigation, but the court found these arguments merely reiterated from the appellate stage without new evidence. The court ruled that the lower court's reasoning was legally sound and that sentencing falls within judicial discretion based on relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The court's assessment of subjective intent and sentencing discretion is valid if based on decisive elements, and mere repetition of appellate arguments does not constitute a ground for cassation.

Parole chiave

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extortion conviction subjective intent mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal judicial reasoning Cassazione immissioni foniche

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Terracciano; considerato che con un primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Terracciano; considerato che con un primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO ANTONINO nato a ACERRA il 15/01/1986 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Terracciano; considerato che con un primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e comunque in relazione alla sussistenza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del reato in contestazione; che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai profili sopra indicati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata oltre che i legittimi richiami alla sentenza di primo grado) con una motivazione che va esente da vizi rilevabili in questa sede e che risulta conforme ai principi di diritto che regolano la materia; che i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che:

a) il contegno dell'imputato nei vari momenti in cui si è sviluppato l'incontro con le vittime dimostra la consapevolezza della condotta estorsiva attuata ai danni della persona offesa tanto da ritenersi concordata e condivisa da entrambi gli imputati;

b) non vi è stata alcuna dissociazione dalla condotta del Basile atteso che l'imputato ha pronunciato la frase "finitela, ma che sono queste cose?" solo quando il Basile saliva sull'autovettura dei Laezza e non mentre il complice minacciava le vittime; considerato poi che con un secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al Terracciano ed al mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche; che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;che, infine, anche il motivo di ricorso che sostanzialmente contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio (peraltro ridotto rispetto alla sentenza di primo grado) è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C