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Ordinanza — n. 8194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding criminal liability for fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppina Modolo inadmissible, rejecting her claim that the lower court's reasoning regarding her criminal liability was flawed. Modolo's defense argued the trial court failed to properly address her role in a fraud scheme involving the sale of chainsaws, but the court found these arguments merely repeated points already dismissed at the appellate level. The decision emphasized that the cassation court lacks the power to re-evaluate factual findings and that the lower court's reasoning was logically and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial court's reasoned conviction, rendering appeals based on alleged lack of motivation inadmissible if they merely repeat arguments already rejected.

Parole chiave

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lack of motivation criminal liability fraud offense factual re-evaluation inadmissible appeal judicial review limits appellate reasoning dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c) c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppina Modolo; considerato che con l'unico motivo di ricorso il difensore dell'imputata deduce vizi di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità della Modolo con riguardo al contestato reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOLO GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 15/01/1970 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; "

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppina Modolo; considerato che con l'unico motivo di ricorso il difensore dell'imputata deduce vizi di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità della Modolo con riguardo al contestato reato di cui all'art. 640 cod. pen. che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui evidenzia che:

a) l'imputata risultava essere intestataria dell'utenza con cui il Di Rito intavolata la trattativa di vendita con la persona offesa;

b) era titolare del conto associato alla Postepay Evolution su cui la vittima aveva effettuato il pagamento per l'acquisto di due motoseghe, rappresentando, dunque, il soggetto che ha direttamente tratto vantaggio dall'ingiusto profitto;

c) l'inadempimento agli obblighi contrattuali è l'effetto di un precostituito proposito fraudolento volto a rendere difficile qualsiasi accertamento futuro, sia con riferimento ai soggetti attivi che al modus operandi;

d) la menzogna, rappresentando una forma tipica di raggiro, costituisce un presupposto utile ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, altresì, lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato, come detto, le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso