Cassation appeal dismissed as generic for lacking specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to meet statutory requirements. The appellant argued that the lower court violated Article 129 of the Criminal Procedure Code by not applying specific legal provisions, but the appeal lacked the required specificity. The court ruled that without identifying the exact elements of the alleged violation, the appellate judge cannot exercise its supervisory role, rendering the appeal inadmissible under Article 581, paragraph 1, letter c).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the legal elements constituting the alleged violation of the law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCALDI CARMINE nato a EBOLI il 24/01/1985 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Moccaldi; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. che il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod, proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2025