Ordinanza — n. 8192/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLI OVIDIO nato a POPOLI il 21/03/1954 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ovidio Cafarelli; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge con riguardo all'intervenuta affermazione della penale responsabilità del Cafarelli per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) rilevando che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8192/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) il ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda è indubitabile, essendo stato accertato che egli ha conseguito il profitto consistito nella ricezione della merce e ha consegnato i titoli non riscuotibili di cui aveva il possesso; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLI OVIDIO nato a POPOLI il 21/03/1954 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ovidio Cafarelli; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge con riguardo all'intervenuta affermazione della penale responsabilità del Cafarelli per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) rilevando che:
a) l'imputato è stato riconosciuto sia dalla persona offesa, che lo ha identificato come il soggetto recatosi presso la sua azienda nella fase iniziale del rapporto, sia dall'autista incaricato della consegna, il quale, dopo aver dato la merce all'imputato, ha ricevuto dallo stesso una busta contenente i titoli oggetto di ricettazione;
b) l'imputato era titolare dell'attività che aveva acquistato la merce, essendo il coimputato Liberato Vincenzo Gabriele un mero titolare fittizio;
c) il ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda è indubitabile, essendo stato accertato che egli ha conseguito il profitto consistito nella ricezione della merce e ha consegnato i titoli non riscuotibili di cui aveva il possesso; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 f