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Ordinanza — n. 8191/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZIO CRISTIAN nato a CRECCHIO il 11/09/1976 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Di Marzio; considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione:

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 8191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZIO CRISTIAN nato a CRECCHIO il 11/09/1976 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Di Marzio; considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione:

Parole chiave

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sicurezza dei dati abuso di un impianto per l'elaborazione di dati violazione del segreto professionale sequestro di dati informatici distruzione di dati documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 163 cod. pen
c) in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZIO CRISTIAN nato a CRECCHIO il 11/09/1976 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Di Marzio; considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione:

a) in relazione alla mancata derubricazione del contestato reato di cui all'art.648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen. dato che non vi sarebbe prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione dei telefoni di cui all'imputazione;

b) in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. stante il fatto che si trattava di beni di modesto valore;

c) in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen. che i primi due motivi di ricorso sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito con motivazione congrua e logica ha evidenziato che:

a) non può riconoscersi l'ipotesi meno grave di cui all'art. 712 cod. pen. atteso che le concrete modalità della cessione davano la pratica certezza della provenienza illecita dei telefoni che si ricevevano;

b) non sussiste l'ipotesi di cui all'art.648 co.2 cod. pen. posto che il valore dei telefoni andava a coprire un debito di circa 700 euro; che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale debitamente spiegato (v. pag. 4 della sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena rappresentate dalla sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso