Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and infounded claim regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Tognin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a specific review of the fraud liability assessment and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected the first ground as generic and repetitive, while dismissing the second as unfounded given the defendant's lack of positive elements and the legislative changes to the statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and reiterates arguments already rejected, and the denial of generic mitigating circumstances is lawful when no positive elements exist post-legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNIN RICCARDO nato a VIGEVANO il 16/02/1981 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Tognin; considerato che con due motivi di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'intervenuta affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riguardo al contestato reato di truffa nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, in ogni caso, la corte di merito ha evidenziato che:
a) l'imputato ha sporto denuncia facendo risalire lo smarrimento della carta Postepay al 20 giugno 2020 e quindi cinque giorni dopo la perpetrazione della truffa;
b) il ricorrente non ha disconosciuto gli accrediti che sono stati eseguiti nelle sue carte Postepay ma, anzi, ha effettuato numerosi prelievi dopo circa un'ora dalle operazioni di versamento da parte della persona offesa; che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così