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Ordinanza — n. 8187/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal challenging subjective element of fraud due to lack of factual review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly establish the subjective intent required for fraud convictions. The court rejected this, noting that reconstructing facts through different evaluation criteria exceeds the cassation court's authority, which is limited to reviewing legal errors rather than re-evaluating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to reconstruct facts or re-evaluate evidence, limiting its review to legal errors and logical consistency in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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Cassation review powers Fraud subjective element Factual reconstruction limits Judicial hierarchy Inadmissible appeal ordinanza comunale norme edilizie comunali violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDINI ROMEO nato a PORDENONE il 11/12/1964 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Romeo Benedini; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di truffa per i quali è intervenuta sentenza di condanna nei confronti del Benedini; che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando che (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata):

a) i pagamenti da parte delle persone offese sono stati effettuati sulla carta intestata all'imputato;

b) per attivare la carta è stato utilizzato il documento dell'odierno ricorrente, mai denunciato come sottratto o smarrito;

c) non è stata fornita alcuna spiegazione del fatto che, attivate le due carte, venivano forniti tramite whatsapp i dati identificativi dell'imputato per i pagamenti effettivamente effettuati sulla carta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4