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Ordinanza — n. 8186/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Erminio Boscarol inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a retrial in public session and questioned the conviction for fraud, claiming the conduct should be reclassified under a repealed statute. The court rejected these claims because the appeal merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and sought an impermissible reconstruction of facts using different evaluation criteria than the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned criticism of the judgment or if it attempts to reconstruct facts through criteria divergent from those applied by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation improper factual reconstruction fraud conviction upheld public hearing request denied uso di un documento falso contraffazione di merci perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
b) tale condotta è qualificabile in termini di artifici e raggiri ed integra dunque il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; che alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito corretta è la qualificazione della condotta dell'imputato come violazione dell'art.
Art. 489 cod. pen.
nel delitto di cui all'art. 489 cod.
art. 640 cod. pen
b) tale condotta è qualificabile in termini di artifici e raggiri ed integra dunque il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; che alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito corretta è la qualificazione della condotta dell'imputato come violazione dell'art.
art. 489 cod. pen
a) la mancata riqualificazione del reato di truffa nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCAROL ERMINIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/06/1966 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Erminio Boscarol; Letta la richiesta della difesa dell'imputato finalizzata ad ottenere la trattazione in pubblica udienza del ricorso; considerato che con due connessi motivi di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di truffa in ordine alla ricorrenza degli elementi soggettivo ed oggettivo e segnala che la condotta in contestazione al Boscarol dovrebbe essere, al più, riqualificata nella violazione dell'art. 489, comma 2, cod. pen. (peraltro non più prevista dalla legge come reato); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 co. 1 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che:

a) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa appare indubbia e incontestabile, posto che l'imputato era ben consapevole di attestare, mediante la produzione di documentazione contraffatta, circostanze non veritiere;

b) l'aver prodotto un documento contraffatto e mai firmato dalla persona offesa, oltre ad integrare gli artifici e raggiri richiesti dal reato di truffa, ha altresì consentito all'imputato di conseguire un ingiusto profitto consistente nella somma di cui al decreto ingiuntivo n. 684/15 del 17.7.2015; che, in ogni caso l'imputato non ha fornito alcuna ragionevole indicazione circa le ragioni per le quali aveva la disponibilità di un atto contraffatto così lasciando intendere la consapevolezza della natura dell'atto; che, per tale ragione, il ricorso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che:

a) la mancata riqualificazione del reato di truffa nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. si giustifica in ragione del fatto che dalla documentazione acquisita in atti e dalle dichiarazioni dei testi è emerso chiaramente che l'imputato, al fine di ottenere dal tribunale di Fermo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 684/2015, produceva un documento - "copia accettazione lavori di cui alla fattura 2/15" - accertato falso, in quanto recante una firma apparentemente riferibile alla persona offesa, ma da quest'ultima mai sottoscritto;

b) tale condotta è qualificabile in termini di artifici e raggiri ed integra dunque il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; che alla luce della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito corretta è la qualificazione della condotta dell'imputato come violazione dell'art. 640 cod. pen. il che esclude la possibilità di riqualificazione della stessa; che, infine, non ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di trattazione in pubblica udienza del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.