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Ordinanza — n. 8185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Serafini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning on his criminal responsibility was flawed and the sentence excessive, but the Court found these grounds generic and unsupported by specific facts. The Court ruled that the first two arguments failed to meet statutory requirements for detailed criticism, while the third was rejected because the lower judge properly exercised discretion on sentencing without needing to address every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 192, Art. 581 c.p.p.; Art. 132, Art. 133 c.p.; Appeals based on generic lack of reasoning or excessive sentencing are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and the judge has adequately referenced decisive elements when denying general mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic lack of reasoning excessive penalty claim general mitigating circumstances judicial discretion sentencing inadmissible appeal grounds sanità del lavoro ambiente di lavoro inquinamento industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Serafini; considerato che con i primi due motivi di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 192 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo; che detti motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Serafini; considerato che con i primi due motivi di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 635 cod. pen
in ordine all'intervenuta affermazione di responsabilità del Serafini con riguardo al contestato reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ALESSANDRO nato a ASCOLI PICENO il 11/06/1983 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Serafini; considerato che con i primi due motivi di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine all'intervenuta affermazione di responsabilità del Serafini con riguardo al contestato reato di cui all'art. 635 cod. pen. sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo; che detti motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata e soprattutto non tengono conto del fatto che l'imputato ha reso confessione in ordine alla consumazione del reato contestato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato poi che con il terzo motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, del trattamento sanzionatorio riservato allo stesso; che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che anche il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de