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Ordinanza — n. 8182/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8182/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIZZONE ADRIANO nato a GIARRE il 14/12/1972 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Adriano Tizzone; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata; che il motivo di ricorso, che, come detto, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto vizio di costruzione infortuni sul lavoro ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori violazione delle norme sicurezza responsabilità dell'appaltatore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIZZONE ADRIANO nato a GIARRE il 14/12/1972 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Adriano Tizzone; considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata; che il motivo di ricorso, che, come detto, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 20