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Ordinanza — n. 8180/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual reiteration and improper fact reconstruction by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8180/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The defense argued for a new factual assessment regarding the defendant's responsibility for illegal occupation, but the court found these arguments merely reiterated facts already rejected by the lower court. The decision emphasized that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence, reserving such authority exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 633 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the lower court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reiteration improper fact reconstruction illegal occupation liability Court of Cassation powers abbandono del posto di lavoro protezione dalla disdetta soppressione di posti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Fornari; considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod.
Art. 633 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Fornari; considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 633 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNARI STEFANO nato a TIVOLI il 26/12/1968 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Fornari; considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ritenendo che vi è stata una non corretta applicazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. che detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi, implicanti accertamenti di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia che: a)l'imputato era assegnatario e abitante al momento del sopralluogo dell'appartamento sito all'interno n.8, attiguo a quello dell'interno n.9, occupato abusivamente; b)l'occupazione di tale immobile è abusiva atteso che erano in atto lavori di ristrutturazione non riferibili al precedente assegnatario deceduto e un tramezzo risultava sfondato;

c) la riferibilità dell'occupazione all'imputato si basa sulle ammissioni dello stesso circa la sua introduzione nell'appartamento, asseritamente per pulirlo, laddove l'abitazione è risultata in realtà essere stata spogliata di tutti i mobili al fine di dare corso ai lavori;

d) l'imputato, unico beneficiario delle operazioni di sfondamento dell'apertura nell'immobile, non ha indicato alcuna ipotesi alternativa circa la riferibilità dei lavori in atto a soggetti diversi; considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. rilevando che il Fornari non era presente all'interno dell'immobile asseritamente oggetto di occupazione e non vi erano altri elementi (es. utenze attive) tali da portare a ritenere che vi fosse una invasione od una occupazione in atto dell'immobile; che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de