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Ordinanza — n. 8176/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8176/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISTRATE MADALIN CONSTANTIN nato il 13/05/1994 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Istrate Madalin Constantin; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della valutazione giuridica in ordine al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante sopra indicata, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8176/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) il dato economico dev'essere valutato unitamente al complessivo disvalore sociale della condotta ascrivibile all'imputato, il quale, al fine di ottenere la disponibilità delle autovetture, utilizzava le generalità di quattro diverse persone ignare, anche col rischio di esporle alle pretese economiche della società di noleggio; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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espulsione di familiari sindrome da alienazione genitoriale violenza domestica allontanamento nonostante motivi di salute privazione dell'autorità parentale adozione singola
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISTRATE MADALIN CONSTANTIN nato il 13/05/1994 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Istrate Madalin Constantin; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della valutazione giuridica in ordine al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante sopra indicata, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che:

a) l'entità del danno patrimoniale arrecato, pari a circa 720,00 euro, non consente di esprimere un giudizio di minima rilevanza economica dello stesso;

b) il dato economico dev'essere valutato unitamente al complessivo disvalore sociale della condotta ascrivibile all'imputato, il quale, al fine di ottenere la disponibilità delle autovetture, utilizzava le generalità di quattro diverse persone ignare, anche col rischio di esporle alle pretese economiche della società di noleggio; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 feb