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Ordinanza — n. 8175/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a second-instance judgment denying generic mitigating circumstances, arguing for a lower sentence. The court held that such appeals are inadmissible in cassation when the lower court's reasoning is logical and sufficient, noting that post-2008 law requires positive elements beyond mere clean records. Consequently, the appeal was declared inadmissible with costs awarded to the state.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 62 bis c.p.: The cassation court cannot review the denial of generic mitigating circumstances if the lower court's reasoning is logical, as it is not required to consider every favorable element, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation admissibility sentencing reduction clean record requirement D.L. 92/2008 reform imputazione di furto assicurazione contro il furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 62 bis c.p.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOSTOL STEFAN nato il 18/09/1979 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefan Apostol; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato; che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato - come nel caso in esame - con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 feb