Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility and lack of legal standing regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The defense argued violations of law regarding the constitution of the crime and sentencing, but the court ruled these grounds were either procedurally barred or lacked specific argumentation. The court emphasized that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge and that the appeal failed to provide a new, reasoned critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific, and reasoned arguments, and if they challenge matters reserved to the trial judge's discretion such as sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal sentencing discretion lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural bar modificazione architettonica esibizionismo destinazione a uso pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 256 T.U. n. 152/2006
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letterio Boemi; considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 256 del T.U.
Art. 632 cod. pen.
207944); considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 632 cod.
art. 632 cod. pen
207944); considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 632 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOEMI LETTERIO nato a MESSINA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letterio Boemi; considerato che con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 256 del T.U. n. 152/2006; che detto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che:

a) dall'annotazione di servizio stilata dagli Ufficiali della Polizia Municipale è emerso che gli operanti, a seguito di una segnalazione, si erano recati presso il torrente Bordonaro, ivi trovandovi un autocarro bianco, parcheggiato con il cassone vuoto e le luci accese, in procinto di allontanarsi;

b) in tale circostanza veniva identificato l'odierno ricorrente quale autista del mezzo;

c) dalle immagini ritratte da un sistema di videosorveglianza gli operanti avevano riscontrato che, quattro giorni prima, il medesimo autocarro transitava carico di materiale ligneo;

d) in occasione di un ulteriore sopralluogo era stata rinvenuta, all'interno dell'alveo del torrente, la presenza di materiale ligneo e, in particolare, di bobine di cavi elettrici smontate e frantumate, provenienti dalla ditta presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa l'imputato; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato poi che con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 632 cod. pen. per carenza dei presupposti normativi del reato contestato; che esula, detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag.

4) nella parte in cui rileva che il reato de quo deve ritenersi sussistente in quanto l'odierno ricorrente, attraverso l'apposizione presso il torrente Bordonaro di materiale ligneo idoneo ad ostacolare il decorso delle acque pubbliche, ha risparmiato i costi di smaltimento di tutto il materiale di risulta riscontrato in atti, dovendosi tali motivi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato altresì che con il terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si duole della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento al Boemi delle circostanze attenuanti generiche; che detto motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non avendo la difesa del ricorrente documento di avere sottoposto la questione alla Corte territoriale e non essendosi doluta del fatto che tale richiesta non è menzionata nella sentenza impugnata; che il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.