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Ordinanza — n. 8170/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8170/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINA MARCO nato a BOLOGNA il 21/03/1979 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Carina; considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) sono incensurabili nella parte in cui evidenziano che la pena inflitta all'imputato risulta pienamente commisurata alla gravità del fatto in quanto:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8170/2025 — snpen · Corte di Cassazione: d) gli atti di forte ostilità e violenza commessi dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali denotano la spiccata gravità del fatto a lui contestato, sicché la pena determinata dalla Corte di merito deve ritenersi equa e adeguata al disvalore della condotta e alla personalità del suo autore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINA MARCO nato a BOLOGNA il 21/03/1979 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Carina; considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato che deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) sono incensurabili nella parte in cui evidenziano che la pena inflitta all'imputato risulta pienamente commisurata alla gravità del fatto in quanto:

a) l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata concessa in misura equivalente alla recidiva;

b) la pena base è stata individuata nel minimo edittale;

c) vi è stata la riduzione massima per il tentativo;

d) gli atti di forte ostilità e violenza commessi dall'imputato nei confronti dei pubblici ufficiali denotano la spiccata gravità del fatto a lui contestato, sicché la pena determinata dalla Corte di merito deve ritenersi equa e adeguata al disvalore della condotta e alla personalità del suo autore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 fe