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Ordinanza — n. 8168/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to vague grounds and prohibited complaints about trial court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Wu Jun Zhen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for personal injuries, arguing that witness testimony was improperly used because the witness acted as an interpreter for another witness. The court rejected this claim as the appeal lacked sufficient detail regarding the incompatibility and failed to address the remaining evidence's probative value. Furthermore, the court dismissed the complaint regarding the trial court's reasoning, noting that such arguments are barred under current procedural rules for appeals against peace court judgments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: Appeals against peace court judgments are inadmissible if they merely complain about the reasoning of the contested judgment without addressing specific statutory grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal peace court judgment procedural bar witness testimony interpretation role facoltà di astenersi dal testimoniare verosimiglianza dei motivi d'asilo censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
11 - dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU JUN ZHEN nato il 31/08/1977 avverso la sentenza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39130/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Jun Zhen Wu ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, in particolare, l'utilizzabilità di una testimonianza perché relativa a un soggetto che aveva svolto le funzioni di interprete di un altro teste — è inammissibile perché:

1) oscuro laddove riferisce la pretesa incompatibilità prima a Fang e poi a Zhang;

2) non allega il verbale "incriminato", rendendo, così, il ricorso non autosufficiente.

3) pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di esso, non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dei). 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - non è consentito in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione - a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 - dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eFvers della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estensore I