Cassation court dismisses appeal for generic arguments and disallowed complaint on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Marzetto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marzetto challenged a first-instance conviction for personal injuries, arguing issues regarding self-defense, procedural responsibility, legal qualification, and sentencing severity. The court rejected these claims because they were either too generic, lacked factual comparison with the lower court's decision, or fell outside the permissible scope of appeals against Tribunal of Turin judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274: Appeals against Tribunal of Turin judgments on peace court appeals are limited to specific grounds; generic complaints on motivation or sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZETTO VITO nato a CASELLE TORINESE il 16/12/1963 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39002/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Vito Marzetto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla negazione della scriminante della legittima difesa —, il terzo motivo di ricorso — che censura la conferma del giudizio di penale responsabilità — e il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica — sono inammissibili perché del tutto generici e fondati su — scarne — argomentazioni meramente teoriche, senza alcun confronto con la sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione - non è consentito in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione - a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 - dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che contesta l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali o7della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere e nso