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Ordinanza — n. 8161/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8161/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPALMA DANIELE nato a BISCEGLIE il 29/03/2003 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38950/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Daniele Depalma ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato agli effetti civili l'imputato per i reati p.p. dagli artt. 81 co. 1, 337, 495, 61, n.2, 582, 585 in relazione all'art. 576 n.5 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 538 cod. proc. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 8161/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di queste considerazioni, la Corte territoriale ha correttamente dato luogo alla pronunzia che il Tribunale aveva omesso; Considerato che il secondo segmento del ricorso — che deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (cfr.

Parole chiave

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restituzione delle indennità di disoccupazione licenziamento per motivi economici restitutio in integrum restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 538 cod. proc. pen
3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.
art. 131- bis cod. pen
pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPALMA DANIELE nato a BISCEGLIE il 29/03/2003 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38950/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Daniele Depalma ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato agli effetti civili l'imputato per i reati p.p. dagli artt. 81 co. 1, 337, 495, 61, n.2, 582, 585 in relazione all'art. 576 n.5 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo segmento del ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla condanna agli effetti civili — è manifestamente infondato perché non tiene conto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen..

Alla luce di queste considerazioni, la Corte territoriale ha correttamente dato luogo alla pronunzia che il Tribunale aveva omesso; Considerato che il secondo segmento del ricorso — che deduce violazione di legge in relazione alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (cfr.

Cass., Sez. 6 - , Sentenza n. 50235 del 21/11/2023, TERRANOVA ANTONINO C/ MANNINO TERESA; Rv. 285671 - 01). Alla luce delle suddette argomentazioni, la Corte d'Appello ha correttamente condannato l'imputato alle spese del doppio grado di giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Pre