Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8159/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Klevin Paloka inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Paloka challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for illegal entry, arguing a violation of law regarding the ground for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The Court rejected this claim as merely a repetitive restatement of arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's assessment of the defendant's conduct and culpability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal must contain specific and reasoned arguments distinct from those previously rejected; mere repetition of prior grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-punishment ground Article 131-bis lack of specific argumentation repetitive grounds illegal entry court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, c. XIII, d.lgs. 286/1998
29 gennaio 2025 Rilevato che Klevin Paloka ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che — in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale — ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 13, c.
Art. 131-bis cod. pen.
286/1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il proscioglimento ex art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 131-bis cod. pen
286/1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
3 - 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOKA KLEVIN nato il 21/06/1988 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38889/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Klevin Paloka ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che — in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale — ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 13, c. XIII, d.lgs. 286/1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 3 - 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Più precisamente, la Corte di Appello ha adottato una motivazione che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento ai pregressi dell'imputato non già — come ritenuto dal ricorrente — per esaltare l'abitualità della condotta, ma per inquadrare la pervicacia del comportamento del prevenuto e l'inserimento della condotta oggi sub iudice in una sequenza di azioni denotanti un'indole particolarmente trasgressiva e tenacemente diretta ad opporsi alle regole ed ai provvedimenti dell'autorità che disciplinano l'ingresso nel nostro Paese.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e....Enrer mento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere stensore, Il Presidente nl-g311