Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as generic, citing lack of specificity and failure to address key facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet the strict requirement of specificity under Article 600 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's single ground of complaint was rejected because it relied on theoretical citations and ignored the court's explicit admission of criminal responsibility during the hearing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal must specifically address the factual and legal grounds of the lower court's decision; generic complaints or failure to confront the court's reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NICOLA nato a MATERA il 30/05/1980 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36467/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Nicola Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il ricorso — che, in un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto al giudizio di penale responsabilità, che alla negazione del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. che al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen. —è inammissibile per le seguenti ragioni: - quanto al giudizio di penale responsabilità, il ricorso si risolve per la gran parte in citazioni teoriche e, quando va nel concreto, indulge su circostanze di fatto e, in definitiva, non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale, che non ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza sulla sola base del riconoscimento degli abiti, ma anche sull'ammissione di responsabilità avvenuta in udienza, evenienza di formidabile portata probatoria, sulla quale il ricorso tace, disattendendo il dovere di specificità sancito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Galtelli; - quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., ugualmente il ricorso è aspecifico, perché non affronta la ratio decidendi del diniego, vale a dire l'abitualità nel delinquere ricavata dai precedenti penali per furto; - quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
4) cod. pen., la censura è inammissibile perché il ricorso è generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il co