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Ordinanza — n. 8152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentencing discretion regarding aggravating circumstances comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to re-determine the sentence for aggravated burglary. The appellant argued for a violation of reasoning regarding the comparison of circumstances, but the court found this claim baseless. The court ruled that appellate judges possess discretionary power in weighing opposing circumstances, and their reasoned choices are immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the discretionary choices of appellate judges regarding the comparison of aggravating and mitigating circumstances, provided such choices are reasoned and not arbitrary.

Parole chiave

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appellate sentencing discretion comparison of circumstances cassation inadmissibility aggravated burglary reasoned judicial choice motivazione nel merito scrutinio per merito comparativo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLETTO ANGELO SALVATORE nato a ENNA il 16/10/1995 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36335/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Angelo Salvatore Alletto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione aggravato; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ma che non ha sviluppato argomentazioni utili a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito riportate.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze - è manifestamente infondato perché la Corte di Cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto dal momento che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, dunque, che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e Eyerserer-adella somma di tremila euro in favore della cassa delle