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Ordinanza — n. 8150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for defamation, rejecting claim of non-punishability due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Monica Bondesan's appeal inadmissible regarding her conviction for defamation under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued that Article 131-bis, which excludes punishment for minor offenses, should have been applied, but the Court of Appeal correctly rejected this based on the non-occasional nature of the conduct and the severity of the insult. The court affirmed that the lower court's comprehensive evaluation of the specific facts, including procedural delays caused by the defendant, properly established that the offense was not sufficiently minor to warrant non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on whether an offense is minor enough to exclude punishment requires a complex assessment of the specific conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger.

Parole chiave

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defamation conviction non-punishability exclusion minor offense threshold procedural delays Cassation inadmissibility attenuazione della pena complessità della procedura ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
29 gennaio 2025 Rilevato che Monica Bondesan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 495 cod. pen
29 gennaio 2025 Rilevato che Monica Bondesan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art.
art. 131- bis cod. pen
pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pag 5), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONDESAN MONICA nato a ROVIGO il 01/08/1981 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36251/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che Monica Bondesan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

— è manifestamente infondato giacché la Corte di Appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di Appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla non occasionalità della condotta posta in essere dall'imputata e alla gravità dell'offesa, tali da ostare alla applicazione della disciplina di cui art. 131 bis cod. pen. Nello specifico, appare di rilievo l'argomentazione secondo la quale le conseguenze derivate dalla condotta dell'imputata lungi dell'essere tenui, hanno determinato un rallentamento dell'azione processuale, rendendo necessari ulteriori due tentativi per la notificazione degli atti giudiziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali /1 / era_Lersfrrn'osì enQdella — somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. gennaio Il consig e estensore Il Presidente orrelli Michele Romano DEPOSITATA