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Ordinanza — n. 8148/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8148/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36185/24 Ud 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Fiore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8148/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n.4 cod pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito revisione della sentenza penale reati connessi rischio di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36185/24 Ud 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Fiore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna per il reato di tentato furto, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata.

Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva — è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte di appello, infatti, ha fornito adeguata risposta circa l'accresciuta pericolosità manifestata dall'imputato nel commettere il nuovo reato, siccome collegato a quelli a lui precedentemente ascritti (cfr.pag.2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e.ra-rVér;sTffiengdella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli estensore Il