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Ordinanza — n. 8146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding specific aggravating circumstances and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not raise new arguments regarding sentencing or specific aggravating circumstances that were not specifically addressed in the appellate judgment. The court found the lower court's reasoning on the fraudulent means and joint participation sufficient and not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 625 cod. pen.: Appeals must specifically address omitted issues; general complaints regarding sentencing or generic aggravating circumstances without concrete critique are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement aggravating circumstances fraudulent means joint participation procedural defect sentencing review abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.
Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, LAZZARI
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Pertanto il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRUIC DANIEL nato a BOLOGNA il 26/05/1994 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36124/24 -Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Daniel Priljic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, la quale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna per il reato di tentato furto aggravato Ritenuto che il ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione dell'art.625 co 1,2 e 5 cod.pen. e con riferimento al trattamento sanzionatorio — è inammissibile per le ragioni che seguono.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è inedito in quanto non vi era specifico motivo di appello sul punto (se non un generico accenno alla mancanza di motivazione anche su questo aspetto). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). - Quanto alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica quando ha attribuito portata decettiva alla condotta dell'imputato, che, approfittando del sistema di pagamento presente nell'esercizio e scansionando solo alcuni prodotti con il terminale a lui fornito, aveva creato l'apparenza del pagamento della merce ed aveva ottenuto l'emissione dello scontrino che avrebbe poi utilizzato per ottenere l'uscita dall'esercizio.

Si tratta, infatti, di un sistema artificioso che ha determinato — mediante l'omessa scansione di alcuni prodotti e la studiata scansione solo di altri — la creazione di un documento che permetteva l'uscita dall'esercizio a prescindere dal numero di prodotti prelevati, scansionati e, quindi, pagati, consentendo, così, di occultare una parte del compendio. Se, infatti, l'aggravante del mezzo fraudolento si configura «in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa» (tra le tante, Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924 - 01, LAZZARI), in questo caso ne ricorrono gli estremi, giacché il sistema di scansione "parziale" congegnato dall'imputato costituisce un'attività ulteriore rispetto a quella della sottrazione in sé, sistema che era finalizzato ad eludere il meccanismo di controllo costituito dalla presentazione dello scontrino ai varchi, ottenendo un documento finale utile per la fuoriuscita, ma che non corrispondeva alla totalità della merce prelevata dagli espositori.

Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.

5) cod. pen., il ricorso è inammissibile perché era tale il corrispondente motivo di appello, che faceva un generico riferimento all'incertezza riguardo al numero dei partecipanti, senza articolare una critica specifica circa il giudizio di partecipazione concorsuale di tutti i concorrenti alla vicenda. Detto motivo era, quindi, geneticamente inammissibile e tale categoria di doglianze resta colpita dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 20