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Ordinanza — n. 8141/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8141/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUMOVAS GVIDAS nato il 20/04/1995 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35064/24 -Udienza del 29 gennaio 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Gvidas Naumovas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato le sentenza emessa dal Tribunale di Perugia di condanna per il reato di furto con strappo e di uso indebito di carte di credito. Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Invero la scelta circa l'equivalenza riconosciuta tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche è stata adeguatamente e correttamente motivata dalla Corte d'appello, la quale ha confermato quanto statuito già in primo grado ed ha altresì indicato le ragioni per cui le attenuanti non potessero considerarsi prevalenti, tenendo in considerazione tanto la gravità dei fatti di reato commessi quanto la recidiva specifica contestata all'imputato (cfr. pag 3).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reato continuato guida recidiva in stato di ebbrezza revisione in materia penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUMOVAS GVIDAS nato il 20/04/1995 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35064/24 -Udienza del 29 gennaio 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Gvidas Naumovas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato le sentenza emessa dal Tribunale di Perugia di condanna per il reato di furto con strappo e di uso indebito di carte di credito. Rilevato che con il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Invero la scelta circa l'equivalenza riconosciuta tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche è stata adeguatamente e correttamente motivata dalla Corte d'appello, la quale ha confermato quanto statuito già in primo grado ed ha altresì indicato le ragioni per cui le attenuanti non potessero considerarsi prevalenti, tenendo in considerazione tanto la gravità dei fatti di reato commessi quanto la recidiva specifica contestata all'imputato (cfr. pag 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di1cultremit1 euro in 1. favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ement della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presiden